Con la sentenza n. 25377/2026 (e le pronunce gemelle pubblicate a metà settembre 2026), la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione contabile e contributiva che da anni vedeva contrapposti i soci operativi di S.r.l. e l’INPS.
Il nodo centrale della vicenda riguarda il calcolo della base imponibile contributiva per i soci iscritti alla Gestione Commercianti o Artigiani che prestano la propria attività lavorativa nella società. Secondo la Suprema Corte, gli utili maturati dalla S.r.l. ma accantonati a riserva e non distribuiti NON devono entrare nel calcolo dei contributi previdenziali del socio.
La motivazione giuridica si fonda sulla netta separazione tra la personalità giuridica della società e quella del socio. La S.r.l. produce un reddito d’impresa soggetto ad IRES; tale ricchezza resta nel patrimonio societario finché non viene deliberata una distribuzione di dividendi o finché la società non opta per il regime di trasparenza fiscale (art. 116 del TUIR). Pertanto, pretendere che il socio paghi i contributi in percentuale su somme che non ha mai incassato personalmente e che sono rimaste nelle casse sociali costituisce una palese forzatura.
Fino a oggi, la prassi dell’INPS trattava gli utili della S.r.l. quasi come se venissero sempre imputati per trasparenza al socio lavoratore, portando a conteggiare nel Quadro RR del modello Redditi anche l’utile societario non distribuito. La decisione della Cassazione ribalta questa interpretazione: per le S.r.l. in regime ordinario, l’ammontare variabile dei contributi si calcola esclusivamente sulla parte di utile effettivamente deliberata ed erogata come dividendo, oppure sui compensi percepiti dall’amministratore. Restano esclusi solo i casi in cui la società abbia espressamente scelto la trasparenza fiscale, fattispecie in cui l’imputazione del reddito al socio avviene per legge.
Questa pronuncia ha un impatto diretto anche sull’analisi della struttura dei costi. Negli ultimi anni, la pretesa contributiva dell’istituto su utili mai incassati si era trasformata nei fatti in un costo fisso previdenziale improprio ed esogeno. Un socio era spesso costretto ad autofinanziarsi o a deliberare prelievi di dividendi non pianificati al solo scopo di liquidare la quota percentuale INPS a scaglioni. Con questa decisione viene ripristinata la corretta distinzione tra:
Costo fisso reale d’iscrizione: rappresentato dal minimale contributivo IVS, dovuto per il solo fatto di svolgere attività lavorativa nell’impresa.
Oneri variabili sui profitti: da parametrarsi unicamente all’effettivo reddito personale percepito.
Dal punto di vista operativo, la sentenza apre alla possibilità di bloccare sul nascere gli avvisi di addebito notificati dall’INPS su questa fattispecie e di valutare le istanze di rimborso o conguaglio per le somme indebitamente versate negli anni non ancora caduti in prescrizione.
