Articoli
Liquidazione Giudiziale: La Gestione della Dichiarazione IVA nel Periodo di Apertura
L’apertura della Liquidazione Giudiziale (istituto che ha sostituito il fallimento con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) segna un momento di cesura netta nella vita fiscale dell’impresa. Uno degli adempimenti più delicati che il Curatore si trova ad affrontare immediatamente riguarda la gestione dell’IVA per il periodo che va dall’inizio dell’anno solare fino alla data della sentenza dichiarativa.
Ecco una guida sintetica agli obblighi dichiarativi e alle scadenze previste per questo specifico frangente.
La frattura del periodo d’imposta
Ai fini IVA, l’apertura della procedura determina una scissione dell’anno solare in due segmenti distinti:
Periodo Ante-Liquidazione: Dal 1° gennaio fino al giorno precedente l’apertura della procedura.
Periodo Post-Liquidazione: Dalla data di apertura della procedura fino al 31 dicembre (o alla chiusura della liquidazione, se antecedente).
Il Curatore ha l’obbligo di gestire gli adempimenti per entrambi i periodi, ma con modalità e tempistiche differenti.
Il Modello IVA 74-bis
Per il “segmento” precedente all’apertura della liquidazione, lo strumento principale è il Modello IVA 74-bis.
Cos’è: È una dichiarazione specifica che serve a riepilogare le operazioni effettuate dal fallito (o debitore) nella frazione di anno antecedente la sentenza.
Chi lo presenta: È un obbligo esclusivo del Curatore.
La Scadenza: Il modello deve essere presentato in via telematica entro 4 mesi dalla nomina del Curatore.
Nota Bene: La presentazione del modello 74-bis è fondamentale per cristallizzare l’eventuale debito IVA (da insinuare al passivo se non pagato) o per evidenziare un credito IVA maturato nel periodo ante-procedura.
La Dichiarazione Annuale IVA
La presentazione del Modello 74-bis non esonera il Curatore dalla presentazione della Dichiarazione IVA annuale ordinaria. Nella dichiarazione annuale relativa all’anno di apertura della procedura, il Curatore dovrà compilare due distinti moduli:
Primo Modulo: Riguarda le operazioni effettuate nel periodo ante-liquidazione (riprendendo i dati del 74-bis).
Secondo Modulo: Riguarda le operazioni effettuate dalla procedura nel periodo post-liquidazione (gestione curatela).
Punti di attenzione per il Curatore
La corretta gestione di questa fase è cruciale per evitare sanzioni in capo alla procedura. È necessario che il Curatore acquisisca tempestivamente la contabilità del debitore per ricostruire i registri IVA fino alla data della sentenza. Se la contabilità è inattendibile o mancante, il Curatore dovrà ricostruire il volume d’affari sulla base delle informazioni disponibili, segnalando le criticità agli organi competenti.
